"Quello che manca nel decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito" lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto "è il bilanciamento fra tutela della salute e produzione industriale". E' quanto ha ribadito oggi in aula, davanti alle sezioni Unite Civili della Cassazione, il sostituto procuratore generale, Luigi Birritteri, nel corso dell'udienza in cui si sono discussi i ricorsi presentati dalle aziende Ilva Spa, Acciaierie d'Italia e Acciaierie d'Italia Holding contro lo stop dell'attività produttiva dell'area a caldo.

Tema centrale, ancora una volta, il delicato equilibrio tra tutela della salute pubblica e prosecuzione dell'attività industriale. Per Birritteri "la pericolosità dell'amianto è indiscussa ma la Corte di Appello di Milano desume il pericolo ma non lo accerta". Ma dopo la requisitoria del pg interviene il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, annunciando di aver depositato un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla posizione di Birritteri.

"Non intendiamo mettere in discussione l'autonomia della magistratura né formulare accuse preventive. Ma proprio a tutela della sua indipendenza riteniamo indispensabile chiarire se siano state adeguatamente valutate eventuali ragioni di astensione", sostiene Turco che richiama circostanze riportate dalla stampa, secondo cui Birritteri avrebbe ricoperto incarichi al Ministero della Giustizia durante il mandato di Angelino Alfano.

Nelle scorse settimane la Procura generale aveva depositato una memoria con cui chiede un accoglimento parziale delle impugnazioni avanzate dalle società, soffermandosi soprattutto sulla vicenda relativa alla presenza di amianto nei cowpers degli altiforni. Secondo il Pg, la normativa vigente non prevederebbe un obbligo generalizzato di rimozione integrale di tutti i materiali contenenti amianto entro agosto 2023, indipendentemente dal loro stato di conservazione e dalla tipologia degli interventi richiesti.

Un altro capitolo riguarda le emissioni e il presunto pericolo collegato alle polveri sottili. Sul punto, la Procura generale ritiene che il provvedimento impugnato abbia ricavato l'esistenza di rischi gravi per ambiente e salute da dati epidemiologici riferiti a periodi ormai risalenti e da scenari produttivi non più attuali. Nelle conclusioni, la Procura generale sostiene anche che il richiamo al principio di precauzione non possa tradursi nell'applicazione di parametri diversi da quelli fissati dalla legge e chiede pertanto che vengano accolte le ulteriori censure mosse dalle società rispetto alle motivazioni che hanno portato al fermo degli impianti.

Di segno opposto la posizione degli undici cittadini assistiti dall'associazione Genitori Tarantini, intervenuti nel procedimento. In una memoria i loro difensori Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni contestano le conclusioni del Pg e difendono la legittimità della decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano. Per i legali, infatti, "la continuità produttiva non può prevalere incondizionatamente sui beni costituzionali protetti".

La memoria delle parti civili punta a dimostrare come il rischio sanitario sia stato adeguatamente documentato e come il provvedimento impugnato individui due distinti profili di pericolo, rappresentati dalla presenza di amianto e dalle emissioni di polveri sottili. Secondo questa impostazione, ciascuno dei due elementi sarebbe autonomamente sufficiente a giustificare l'intervento disposto dai giudici milanesi. Al termine dell'udienza, i giudici si sono riservati la decisione che verrà quindi notificato alle parti.

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