Giusto limitare l'overtourism, ma la

legge in materia di affitti brevi varata lo scorso anno

dall'Emilia Romagna è sproporzionata rispetto all'obiettivo che

persegue. Così la Corte Costituzionale in una sentenza

depositata oggi che ha accolto il ricorso proposto dal

presidente del Consiglio dei ministri contro gli articoli 4 e 5

della legge della Regione Emilia-Romagna numero 10 del 2025

(Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in

Emilia-Romagna).

"La prima norma - rileva il comunicato della Consulta -

individuava, nell'ambito della categoria funzionale

turistico-ricettiva, la specifica destinazione d'uso urbanistica

denominata locazione breve, assoggettando quindi a titolo

edilizio il mutamento d'uso di un'unità immobiliare da diversa

categoria funzionale verso la destinazione locazione breve. La

seconda norma prevedeva che i comuni potessero individuare, nei

propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti

determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento

della destinazione d'uso locazione breve era subordinato

all'osservanza di specifiche condizioni".

Palazzo Chigi sosteneva che le norme determinassero "una

distorsione della concorrenza fra i gestori di locazioni brevi,

unici destinatari della disciplina restrittiva in esame, e i

gestori di strutture ricettive turistiche differenti, fra le

quali quelle extra-alberghiere. Il nuovo accatastamento

rappresenterebbe "un impedimento di fatto" per il gestore di

locazione breve e una restrizione del mercato. Il presupposto

della censura, si legge nella sentenza, "è corretto". La Corte

ha sottoposto le norme impugnate a un test di proporzionalità,

ritenendo che lo scopo perseguito (la limitazione

dell'overtourism) sia meritevole di protezione, ma che

l'articolo 4 sia sproporzionato rispetto a quel fine, in quanto

valevole per l'intero territorio regionale. Inoltre, l'articolo

4 determina una disparità irragionevole fra i gestori di

locazioni turistiche e i gestori di strutture ricettive

extra-alberghiere, in quanto l'obbligo di passaggio dalla

destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva

grava solo sui primi, benché le locazioni turistiche possano

essere anche sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere

devono essere gestite in forma imprenditoriale".

Quanto all'articolo 5, la Corte - conclude il comunicato -

"ha rilevato che il vizio accertato con riferimento all'articolo

4 si riflette sull'articolo 5, che è volto a regolare l'

'insediamento dell'uso locazione breve', cioè della nuova

destinazione d'uso introdotta dall'articolo 4.".

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