Una docente di letteratura e
lingua spagnola di Arezzo, reclutata come supplente con
contratti a termine per 10 anni, con una causa ha ottenuto di
avere un indennizzo dal Ministero dell'Istruzione anche se poi
venne assunta col 'posto fisso'. Per il Ministero non ne avrebbe
avuto diritto poiché comunque era stata stabilizzata, ma la
corte ha deciso che l'entrata in ruolo non costituisce motivo di
'sanatoria'.
"L'immissione in ruolo avvenuta per concorso non cancella il
risarcimento per gli anni di precariato", ha deciso la corte di
appello di Firenze che, confermando una sentenza del tribunale
civile di Arezzo, ha condannato il Ministero dell'Istruzione a
versare un indennizzo pari a quattro mensilità di stipendio alla
docente per tutto il periodo di precariato.
Per quasi dieci anni, la prof ha insegnato lingue straniere
nello stesso istituto superiore della provincia di Arezzo,
firmando 13 contratti annuali (con scadenza al 30 giugno) dal
2009-2010 al 2024-2025. In tutto 114 mesi e 27 giorni di
supplenze: oltre il triplo del limite europeo di 36 mesi. Nel
2020 vinse il concorso ordinario classificandosi al primo posto
della graduatoria ma l'immissione in ruolo avviene solo il 1
settembre 2025.
La docente si è rivolta al tribunale perché fosse accertata
la illegittima reiterazione dei contratti a termine per
superamento dei 36 mesi e per ottenere indennizzo per il danno
subito. Il giudice ha accolto il ricorso. Il provvedimento è
stato impugnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con
un argomento preciso: avendo vinto il concorso ed essendo ormai
stabilizzata, la docente ha già ottenuto una riparazione, e
nulla le è più dovuto.
Il ricorso è stato rigettato dalla corte d'appello di
Firenze, sezione lavoro rilevando pure che il concorso del 2020
era una vera selezione di merito, con prova preselettiva, due
prove scritte e una prova orale, aperta anche a chi era già di
ruolo. "La docente - spiega il legale che l'assistita,
l'avvocato Amedeo Stoppa del foro di Arezzo - ha conquistato con
le proprie capacità, non come effetto 'diretto e immediato'
dell'abuso. Per questo l'immissione in ruolo non ripara il danno
e il risarcimento resta dovuto. Quando il concorso è stato
bandito, inoltre, l'abuso era già compiuto da anni".
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