Una docente di letteratura e

lingua spagnola di Arezzo, reclutata come supplente con

contratti a termine per 10 anni, con una causa ha ottenuto di

avere un indennizzo dal Ministero dell'Istruzione anche se poi

venne assunta col 'posto fisso'. Per il Ministero non ne avrebbe

avuto diritto poiché comunque era stata stabilizzata, ma la

corte ha deciso che l'entrata in ruolo non costituisce motivo di

'sanatoria'.

"L'immissione in ruolo avvenuta per concorso non cancella il

risarcimento per gli anni di precariato", ha deciso la corte di

appello di Firenze che, confermando una sentenza del tribunale

civile di Arezzo, ha condannato il Ministero dell'Istruzione a

versare un indennizzo pari a quattro mensilità di stipendio alla

docente per tutto il periodo di precariato.

Per quasi dieci anni, la prof ha insegnato lingue straniere

nello stesso istituto superiore della provincia di Arezzo,

firmando 13 contratti annuali (con scadenza al 30 giugno) dal

2009-2010 al 2024-2025. In tutto 114 mesi e 27 giorni di

supplenze: oltre il triplo del limite europeo di 36 mesi. Nel

2020 vinse il concorso ordinario classificandosi al primo posto

della graduatoria ma l'immissione in ruolo avviene solo il 1

settembre 2025.

La docente si è rivolta al tribunale perché fosse accertata

la illegittima reiterazione dei contratti a termine per

superamento dei 36 mesi e per ottenere indennizzo per il danno

subito. Il giudice ha accolto il ricorso. Il provvedimento è

stato impugnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con

un argomento preciso: avendo vinto il concorso ed essendo ormai

stabilizzata, la docente ha già ottenuto una riparazione, e

nulla le è più dovuto.

Il ricorso è stato rigettato dalla corte d'appello di

Firenze, sezione lavoro rilevando pure che il concorso del 2020

era una vera selezione di merito, con prova preselettiva, due

prove scritte e una prova orale, aperta anche a chi era già di

ruolo. "La docente - spiega il legale che l'assistita,

l'avvocato Amedeo Stoppa del foro di Arezzo - ha conquistato con

le proprie capacità, non come effetto 'diretto e immediato'

dell'abuso. Per questo l'immissione in ruolo non ripara il danno

e il risarcimento resta dovuto. Quando il concorso è stato

bandito, inoltre, l'abuso era già compiuto da anni".

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