Per la prima volta il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo finisce davanti alla Consulta e in discussione c’è uno dei pilastri su cui si regge. A spedirlo all’attenzione della Corte costituzionale, il giudice civile di Palermo Michele Guarnotta che, nell’accogliere in via urgente il ricorso di un giovane egiziano contro l’applicazione delle nuove procedure, mette in fila una serie di criticità.

Primo, che il ragazzo sia stato messo effettivamente in condizioni di comprendere cosa gli stesse succedendo e cosa comportino le nuove regole. Secondo punto, più centrale perché strutturale e per questo finito all’attenzione dei giudici costituzionali, la "finzione di non ingresso”.

Il trucco del “non ingresso”

Le nuove procedure prevedono che chi provenga da Paesi considerati sicuri, in attesa che la sua domanda venga processata, rimanga alla frontiera o in prossimità nelle cosiddette “zone di transito e frontiera”. È la cosiddetta “finzione del non ingresso”. Il governo ha rimediato con un decreto del 5 agosto che le individua in prossimità di tutti i porti di sbarco, ma anche nel centro della Sicilia, nelle grandi città, come in mezzo Friuli-Venezia Giulia. All’atto pratico, si è tramutato nell’ordine per il richiedente asilo di rimanere in un centro dal quale non può uscire.

Giuridicamente un testacoda, che il giudice sintetizza così: “il richiedente è fisicamente presente nel territorio della Repubblica, è destinatario delle misure di accoglienza previste dall'ordinamento nazionale, è sottoposto al potere delle autorità italiane cui ha presentato domanda di protezione internazionale, ma al tempo stesso non è considerato giuridicamente ammesso nel territorio nazionale e può soggiornare esclusivamente nei luoghi individuati dall'autorità amministrativa”.

La frontiera come condizione giuridica

In concreto, significa che “una persona fisicamente presente in luoghi situati profondamente all'interno del territorio nazionale continui ad essere giuridicamente trattata come se si trovasse alla frontiera”. E questo succede, ad esempio, in centro a Trieste, nel cuore della Sicilia, ad Ancona. “La "frontiera" – si spiega – cessa di essere un dato geografico e diventa una condizione giuridica attribuita alla persona che, pur presente nel territorio della Repubblica e in città che non presentano alcun collegamento con il confine dello Stato”. Il punto è già finito al centro di vari ricorsi, tutti accolti, ma fino ad oggi mai, quanto meno in sentenza, messo in relazione con quanto preveda la Costituzione, in almeno tre articoli.

Violazione del diritto d’asilo

Primo, all’articolo 10, che afferma il diritto a chiedere asilo “nel territorio della Repubblica”. Lo ha chiarito una sentenza della Corte Costituzionale che chiarisce come sia “il diritto dello straniero di accedere al territorio dello Stato per essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, senza che esso (diritto di asilo) presenti un contenuto legale diverso o più ampio rispetto al diritto di ottenere un permesso di soggiorno per la durata del relativo procedimento”. Significa che chiunque, incluso chi proviene dai cosiddetti Paesi sicuri, ha diritto a stare nel territorio nazionale, con tutti i diritti che ne conseguono, a partire da quello di non veder limitata la propria libertà di circolazione. Insomma, chiuso in un centro per ordine del questore o del prefetto, non può stare.

“La richiesta asilo è un diritto non un atto di benevolenza”

Il diritto di asilo costituisce non può essere «risolutivamente condizionato» all'esito della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. In questo senso, le nuove norme e soprattutto la creazione di una condizione di "presenza senza ingresso", sottolinea il giudice, rischiano di essere in contrasto anche con l’articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. “Il diritto di asilo costituisce una manifestazione primaria del principio di solidarietà costituzionale. Esso non si fonda - si ricorda in sentenza - su un atto di benevolenza dello Stato, ma sul riconoscimento di una posizione soggettiva fondamentale della persona che, nel proprio Paese, non possa esercitare effettivamente le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”. Per questo, spiega, “l'accoglienza dello straniero dovrebbe costituire l'adempimento di un preciso dovere giuridico”. La nuova disciplina invece “rischia di ridurre il richiedente asilo a mero oggetto di gestione amministrativa della frontiera”.

Non possono esserci differenze davanti alla legge

Altro punto, sotto il profilo della ragionevolezza, le nuove norme si pongono in contrasto anche con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza di fronte alla legge, perché introduce persone sostanzialmente nella stessa condizione, finiscono per non avere gli stessi diritti. “Mentre il richiedente assoggettato alla procedura ordinaria, o accelerata, può esercitare nel territorio nazionale le libertà civili e sociali compatibili con la propria condizione di richiedente asilo, il richiedente sottoposto alla procedura di frontiera, pur essendo fisicamente presente in Italia, è mantenuto in una situazione di non ingresso che gli impedisce di attribuire un effettivo contenuto alle libertà che formalmente continua a possedere”.

L’avvocata: “Nodo centrale, libertà non subordinata alla discrezionalità amministrativa”

Un nodo che adesso toccherà alla Consulta sciogliere, ma che rischia di far venir meno, quanto meno in Italia, uno dei pilastri del nuovo patto Ue o aprire a un altro rinvio alla Corte di giustizia europea, come in passato successo sulle procedure accelerate confezionate a misura dei centri albanesi e cassate dai giudici. “La questione che si pone – spiega l’avvocata Rossana Chillemi che ha curato il ricorso – è centrale. Non è ammissibile che sia l’amministrazione, in assenza di criteri legislativi sufficientemente precisi, a decidere dove e a quali condizioni un richiedente asilo debba soggiornare durante la procedura di frontiera. La libertà delle persone non può essere affidata alla discrezionalità amministrativa: le sue limitazioni devono trovare nella legge presupposti chiari, garanzie effettive e limiti rigorosi”.