Oggetto: la scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale.

I - Premessa

Le dimensioni sempre più ampie dei flussi migratori e la nuova disciplina prevista in materia di immigrazione dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, rendono opportune – a complemento della C.M. 8 settembre 1989, n. 301 – alcune considerazioni sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana e ulteriori indicazioni operative per la scuola dell'obbligo, nella quale il fenomeno risulta più consistente e complesso.

È da rilevare che, mentre per gli alunni provenienti dai paesi della Comunità europea il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722 – emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977 – contiene apposite norme in materia, per gli alunni provenienti da paesi extracomunitari sono disponibili solo alcune indicazioni normative ricavabili dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943 (artt. 1 e 9).

Peraltro, le presenti esigenze degli alunni extracomunitari richiedono più specifica attenzione e interventi di maggiore complessità.

II - La situazione attuale: dati e considerazioni

Sulla presenza degli alunni stranieri in Italia, nell'anno scolastico 1988-89, una ricerca promossa dal Centro studi emigrazioni di Roma (CSER), in collaborazione con il Ministero, ha fornito, in via provvisoria, alcuni dati significativi, che riguardano oltre due terzi delle scuole interessate.

Degli alunni stranieri segnalati dalle scuole che hanno risposto all'inchiesta CSER, il 14,3% frequenta le scuole dell'infanzia, il 46,3% le elementari, il 20,3% le medie e il 19,1% le superiori.

L'86% degli alunni stranieri gravita sulle scuole statali: la residua parte è presente, in prevalenza, nelle scuole dell'infanzia comunali o private.

Per quanto riguarda le provenienze geografiche, circa un terzo degli alunni stranieri proviene dai paesi europei (per il 44% da paesi CEE e per il 56% da paesi extra-CEE). I paesi asiatici e quelli africani forniscono un quinto ciascuno dell'intera utenza straniera.

In complesso gli alunni stranieri provengono da 114 paesi diversi. Sono segnalati, in ordine decrescente di presenza, i cinesi (6,6%), gli jugoslavi – compresi i nomadi – (5,8%), i polacchi (5,1%), gli statunitensi (4,9%), i marocchini (4,7%), i tedeschi (4,7%), gli etiopi (3,9%), gli iraniani (2,6%), i cittadini del Regno unito (2,3%), i francesi (2,3%), gli egiziani (2,3%), i vietnamiti (2,3%), i brasiliani (2,2%), ecc.

L'indagine del CSER ha anche messo in evidenza che delle scuole che hanno segnalato la presenza di alunni stranieri, la stragrande maggioranza ne accoglie uno o due. Le scuole frequentate da un numero di alunni stranieri superiore a 20 sono relativamente poche o quasi sempre concentrate in alcune grandi città; raramente accolgono una sola etnia.

Un'analisi dei flussi migratori pone in rilievo la differenziazione tra stranieri con prospettive di stabilizzazione in Italia, stranieri in transito per altra destinazione e migranti in cerca di lavoro temporaneo. Tali realtà, oltre che il livello culturale, sociale ed economico delle famiglie, determinano aspettative e bisogni educativi differenziati e incidono in modo diverso sull'interesse per la lingua e la cultura italiana e sulle richieste di valorizzazione della lingua e della cultura d'origine.

Rispetto ad un fenomeno così complesso, le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in sede locale sulla base della conoscenza puntuale delle situazioni, dell'analisi dei bisogni e della ricognizione delle risorse disponibili.

III - Competenze a livello periferico e coordinamento degli interventi

Si ritiene necessaria la costituzione presso i Provveditorati agli studi (ove non siano già operanti) di comitati o gruppi di lavoro e di un ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri, anche al fine di assicurare il necessario collegamento con gli Enti locali ed altre istituzioni interessate, la collaborazione con il servizio ispettivo, la consultazione dei sindacati e delle associazioni professionali e un rapporto costante con qualificate rappresentanze delle comunità straniere, per l'individuazione dei bisogni, la programmazione degli interventi e l'assistenza alle iniziative attuate dalle scuole.

Saranno curate in particolare la raccolta e la diffusione di documentazione sulle esperienze attuate e in corso; l'informazione bibliografica e attinente ai sussidi audio-visivi; l'organizzazione di incontri per un confronto di esperienze fra i docenti coinvolti; il coordinamento di iniziative di aggiornamento, con la segnalazione alle scuole delle iniziative promosse da enti culturali e scientifici e da associazioni professionali.

Sarà utile acquisire la collaborazione di docenti con competenze nel settore dell'educazione degli adulti e dell'alfabetizzazione nonché di esperti di comunicazione e di organizzazione.

È da ricordare che alle competenze degli enti locali in materia di diritto allo studio si aggiunge, per la Regione, il compito di promuovere «appositi corsi di lingua e cultura italiana al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie», nonché «anche attraverso altri enti locali» «programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari».

Una funzione di rilievo è esercitata dagli IRRSAE per la ricerca di strategie educativo-didattiche adeguate, l'aggiornamento degli insegnanti e l'assistenza a progetti sperimentali. Al riguardo risultano già assunte, in varie regioni, iniziative di particolare interesse, anche con significativi apporti delle istituzioni universitarie.

In considerazione della pluralità dei soggetti abilitati a intervenire in materia di istruzione degli alunni stranieri, è da rinnovare l'invito a attuare «le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso protocolli di intesa, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio».

Il coinvolgimento dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali potrà favorire una conoscenza più diretta della situazione e delle esigenze emergenti, anche al fine di una programmazione più articolata degli interventi.

Le Sovrintendenze scolastiche potranno costituire una sede di confronto delle esperienze nella dimensione regionale, per la più efficace collaborazione tra l'amministrazione scolastica periferica, la Regione, gli IRRSAE e il corpo ispettivo.

IV - L'ammissione dell'alunno straniero nella scuola dell'obbligo. Riconoscimento dei titoli di studio

Al momento dell'ingresso nella scuola italiana, si pone l'esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell'alunno straniero ad un duplice fine: a) determinazione della classe d'iscrizione; b) elaborazione di un percorso formativo personalizzato.

Fin da questo primo momento i capi d'istituto promuoveranno la collaborazione della scuola con le famiglie e con le comunità interessate.

Come già suggerito nella circolare n. 301/1989, «si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro paese è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi». Si presterà altresì attenzione al tipo di immigrazione e alle condizioni delle famiglie.

La necessaria specificazione non deve tuttavia far dimenticare che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con le loro individualità e differenze, fra le quali l'appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione, senza tuttavia escludere gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatoria per tutti gli alunni.

Per quanto riguarda la determinazione della classe d'iscrizione, l'art. 1, I comma, del D.P.R. 722/1982 dispone che «gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi membri della Comunità europea sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel paese di provenienza».

La circolare n. 301/1989 ha già affermato la possibilità di estendere il disposto di questa norma agli alunni provenienti da paesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del paese di appartenenza. Allo stesso tempo la circolare ha richiamato «la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite, ivi compresa la delibera del consiglio di classe e la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno».

Con riferimento alla citata circolare, sono stati formulati quesiti sull'opportunità di iscrivere gli alunni, di cui si accerti un insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana, a classe inferiore a quella cui aspirano in base agli studi pregressi, ricorrendo alla possibilità di «sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie e prove da stabilirsi».

Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata alle attività didattiche.

L'iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa in considerazione delle responsabilità specifiche della scuola dell'obbligo. L'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana.

Si impiegheranno pertanto le opportune strategie (es. formazione di gruppi, laboratori) e le risorse disponibili per colmare quel divario con interventi specifici di consolidamento linguistico, in un clima di apertura interculturale.

In presenza di situazioni di particolare difficoltà, i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio.

È ancora da tenere presente che, ai sensi del IV comma dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, come modificato dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, il riconoscimento dei titoli di studio (e professionali) dei cittadini extracomunitari sarà disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, con apposito decreto presidenziale.

Si ricorda, infine, che all'atto dell'ingresso dell'alunno straniero nella scuola italiana dovrà essere richiamata l'attenzione dei servizi sanitari, per gli interventi di competenza, con particolare riguardo alle necessità di vaccinazione. Saranno altresì tenute in considerazione le consuetudini alimentari connesse alle tradizioni del paese di origine.

V - L'organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri

La circolare n. 301 ha già rilevato che l'attuale quadro normativo (in particolare: Legge 24 settembre 1971, n. 820 per la scuola elementare e Leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 20 maggio 1982, n. 270 per la scuola materna, elementare e media) offre alle scuole ampie possibilità progettuali per affrontare il problema degli alunni stranieri e ha assicurato l'attenta considerazione del Ministero per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti.

Di immediata evidenza è il problema dell'integrazione linguistica.

Nelle esperienze in atto è risultata assai proficua l'alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri nelle classi con momenti di applica