C'è "l'onere di accertarsi della

sussistenza" del consenso e "l'ordinamento non prevede una

soglia minima di durata" della violenza sessuale che "prescinde

dal tempo". Se si coglie "di sorpresa la vittima" l'azione

rapida integra l'abuso impedendo di manifestare dissenso. E la

"incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione

verbale non esprimono consenso", ma "difesa passiva" e

"disorientamento, del tutto compatibile con il trauma subito".

Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nel motivare la condanna

a un anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una

hostess nel secondo grado bis sul noto caso dei "30 secondi".

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